Regolamento Regionale 25 luglio 2011 , n. 4

Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL)

(BURL n. 30, suppl. del 29 Luglio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-07-25;4

Art. 2
Comitato di indirizzo
1. Il comitato di indirizzo del sistema, costituito con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, è composto:
a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di sanità o da un suo delegato che lo presiede;
b) da sei rappresentanti dei soggetti che aderiscono al sistema;
c) dal dirigente regionale competente per il sistema;
d) dal dirigente regionale competente in materia di servizio bibliotecario nazionale.
2. I sei rappresentanti di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dal dirigente regionale competente per il sistema, previa comparazione, in base alla professionalità e all'esperienza nel settore della biblioteconomia scientifica, delle candidature presentate dai soggetti che aderiscono al sistema, in rapporto di una candidatura per ciascun soggetto.
3. Il comitato di indirizzo:
a) nomina il direttore del sistema individuandolo tra persone di alto profilo tecnico-scientifico e di comprovata esperienza, almeno biennale, nella organizzazione e nel coordinamento di biblioteche biomediche;
b) approva, su proposta del direttore del sistema, sentito il direttore generale del soggetto pubblico individuato quale centro di riferimento regionale, il programma annuale delle attività e ogni altro provvedimento di indirizzo, inclusi quelli relativi allo sviluppo di applicazioni informatiche, in coerenza con gli atti di programmazione regionale;
c) approva, su proposta del direttore del sistema, sentito il direttore generale del soggetto pubblico individuato quale centro di riferimento regionale, il bilancio annuale di previsione, la rendicontazione intermedia e il bilancio consuntivo, che lo stesso direttore del sistema trasmette alla direzione regionale competente in materia di sanità.
4. Il comitato di indirizzo, insediato presso la direzione regionale competente in materia di sanità, si riunisce almeno tre volte l'anno e delibera in presenza di due terzi dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. Non è consentito delegare altra persona a partecipare alle riunioni, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 1, lettera a).
5. Nelle sedute che per gli argomenti trattati richiedano l'apporto di competenze di alta specificità, i componenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) possono essere affiancati da collaboratori esperti che non concorrono al raggiungimento del numero legale e non hanno diritto di voto.
6. Le convocazioni sono effettuate per posta elettronica, a cura della direzione regionale competente in materia di sanità, almeno otto giorni prima delle sedute.
7. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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