1. Il direttore del sistema svolge funzioni di raccordo tra il comitato di indirizzo e il centro di riferimento regionale. Partecipa alle riunioni del comitato di indirizzo, senza concorrere al raggiungimento del numero legale e senza diritto di voto. Svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) propone al comitato di indirizzo il programma annuale delle attività, ogni altro provvedimento di indirizzo, nonché il bilancio annuale di previsione, la rendicontazione intermedia e il bilancio di esercizio;
b) coordina, in qualità di responsabile, l'attuazione dei provvedimenti di indirizzo;
c) stipula i contratti con gli editori;
d) predispone e trasmette alla direzione regionale competente in materia di sanità le relazioni periodiche di cui all'articolo 6, comma 1), lettera n).
2. La sede del direttore del sistema è presso il centro di riferimento regionale che gli assicura gli spazi e le risorse umane e strumentali necessarie.
3. I rapporti fra il direttore del sistema e il centro di riferimento regionale sono regolati tramite convenzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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