Regolamento Regionale 25 luglio 2011 , n. 4

Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL)

(BURL n. 30, suppl. del 29 Luglio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-07-25;4

Art. 6
Centro di riferimento regionale (CRR)
1. Il CRR svolge i seguenti compiti:
a) dà attuazione, per quanto di competenza, ai provvedimenti di indirizzo;
b) assicura il mantenimento e l'ampliamento del patrimonio bibliotecario biomedico;
c) gestisce il catalogo collettivo;
d) assicura il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo di supporto ai servizi bibliotecari;
e) valuta le richieste di adesione al sistema e sottopone al comitato di indirizzo gli esiti delle valutazioni;
f) stipula con i soggetti di cui all'articolo 7 convenzioni valide fino alla scadenza della convenzione sottoscritta fra lo stesso CRR e la Regione;
g) gestisce il sito www.sbbl.it e ne implementa le applicazioni;
h) cura l'istruttoria finalizzata alla stipulazione di contratti con gli editori e i fornitori;
i) offre un servizio di supporto ai soggetti aderenti al sistema per la contrattazione con gli editori, al fine di uniformare condizioni contrattuali e tariffe;
j) supporta il direttore del sistema nella redazione del programma annuale delle attività, del bilancio di previsione, della rendicontazione intermedia e del bilancio consuntivo;
k) cura i rapporti e le comunicazioni con i soggetti aderenti al sistema e con gli utenti;
l) promuove la conoscenza del sistema presso l'utenza;
m) svolge le indagini conoscitive e le ricerche necessarie a verificare il livello di soddisfazione degli utenti;
n) collabora con il direttore del sistema alla stesura delle relazioni periodiche da inviare alla direzione regionale competente in materia di sanità.
2. Possono candidarsi a svolgere le funzioni di CRR le aziende ospedaliere pubbliche, le aziende sanitarie locali e le fondazioni IRCCS di diritto pubblico del sistema sanitario regionale che, oltre ad avere documentata esperienza nella promozione e nel coordinamento di progetti in ambito sanitario, dispongono di:
a) una biblioteca biomedica accessibile all'utenza e dotata di un proprio regolamento di funzionamento;
b) infrastrutture telematiche e adeguata strumentazione tecnico-informatica;
c) personale qualificato in rapporto alle funzioni da svolgere;
d) spazi adeguati.
3. Il personale di cui al comma 2), lettera c), può essere integrato con professionalità individuate in accordo con il direttore del sistema.
4. Ogni candidatura a svolgere le funzioni di CRR è corredata della descrizione dei requisiti richiesti e di un progetto operativo.
5. Il CRR è individuato con decreto del dirigente della direzione regionale competente in materia di sanità in base alla comparazione delle candidature presentate.
6. Il patrimonio documentale acquisito dal CRR con fondi erogati dalla Regione è di proprietà della Regione stessa.
7. Il direttore generale del soggetto pubblico individuato quale CRR opera in stretto raccordo con il direttore del sistema.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi