Regolamento Regionale
25 luglio 2011
, n. 4
Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL)
(BURL n. 30, suppl. del 29 Luglio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-07-25;4
Art. 6
Centro di riferimento regionale (CRR)
1. Il CRR svolge i seguenti compiti:
d) assicura il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo di supporto ai servizi bibliotecari;
e) valuta le richieste di adesione al sistema e sottopone al comitato di indirizzo gli esiti delle valutazioni;
f) stipula con i soggetti di cui all'articolo 7 convenzioni valide fino alla scadenza della convenzione sottoscritta fra lo stesso CRR e la Regione;
i) offre un servizio di supporto ai soggetti aderenti al sistema per la contrattazione con gli editori, al fine di uniformare condizioni contrattuali e tariffe;
j) supporta il direttore del sistema nella redazione del programma annuale delle attività, del bilancio di previsione, della rendicontazione intermedia e del bilancio consuntivo;
2. Possono candidarsi a svolgere le funzioni di CRR le aziende ospedaliere pubbliche, le aziende sanitarie locali e le fondazioni IRCCS di diritto pubblico del sistema sanitario regionale che, oltre ad avere documentata esperienza nella promozione e nel coordinamento di progetti in ambito sanitario, dispongono di:
3. Il personale di cui al comma 2), lettera c), può essere integrato con professionalità individuate in accordo con il direttore del sistema.
4. Ogni candidatura a svolgere le funzioni di CRR è corredata della descrizione dei requisiti richiesti e di un progetto operativo.
5. Il CRR è individuato con decreto del dirigente della direzione regionale competente in materia di sanità in base alla comparazione delle candidature presentate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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