Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21-bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo' e nel rispetto dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2012 n. 3 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009 n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nell'ambito di quanto disposto dalla legge 17 agosto 2005 n. 174 'Disciplina dell'attività di acconciatore' e nel rispetto del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 'Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli', convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno' disciplina:(1)
a) l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di acconciatore;
b) lo svolgimento dell'attività di acconciatore(2);
c) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori acconciatori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
d) le sanzioni stabilite per le violazioni connesse all'esercizio dell'attività di acconciatore;
e) le attività a fini didattici e di dimostrazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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