Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 9
(Regime sanzionatorio)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, dal presente regolamento ovvero dai regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'art. 5, comma 4, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della l. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 'Modifiche al sistema penale'.(13)
2. il mancato rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'.(14)
3. La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetta alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 'Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici' e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014 n. 67'.(15)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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