Regolamento Regionale 11 febbraio 2014 , n. 1

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003 n. 6

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-02-11;1

Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7 comma 1 della legge regionale n. 6/2003 'Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti', disciplina:
1) i requisiti e le modalità di iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato 'Elenco';
2) le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato 'Comitato'.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
- Per 'attività di tutela dei consumatori e degli utenti' esclusivamente le attività volte a garantire e tutelare i diritti agli stessi riconosciuti dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni) e dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6.
- Per 'iscritti' coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderire all'associazione. Ai fini del presente regolamento sono computate le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso in cui detto pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.
- Per 'sede operativa' il luogo fisico accessibile ai cittadini, chiaramente riconoscibile e identificabile, in cui le associazioni svolgono le attività di tutela dei consumatori e degli utenti.
- Per 'sede regionale' il luogo fisico in cui vengono svolte attività amministrative e di coordinamento dell'associazione sia a livello regionale che per le sedi operative presenti sul territorio, in cui sia sempre possibile verificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2. La sede regionale può essere anche sede operativa qualora presenti le caratteristiche per le medesime indicate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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