Regolamento Regionale 11 febbraio 2014 , n. 1

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003 n. 6

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-02-11;1

Art. 2
(Requisiti per l'iscrizione delle associazioni nell'Elenco regionale)
1. Ai fini dell'iscrizione nell'apposito Elenco istituito presso la Giunta regionale, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite come associazione regionale o articolazione regionale dell'associazione nazionale, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata da almeno due anni;
b) avere in base allo statuto autonomia funzionale e un ordinamento a livello regionale eletto su base democratica;
c) avere come scopo esclusivo, attestato dallo statuto, la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
d) svolgere l'attività di tutela dei consumatori ed utenti con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni;
e) tenere un elenco regionale degli iscritti come definiti all'art. 1 comma 2, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno e articolato per province, contenente per ogni iscritto, l'indicazione della quota associativa versata e dell'eventuale categoria degli iscritti all'associazione;
f) redigere un bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, un rendiconto economico regionale, regolarmente approvati dagli organi statutari;
g) ad attestazione della rappresentatività regionale:
- avere una sede regionale dell'associazione in Lombardia;
- avere sedi operative in almeno tre Province della Regione, ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale;
ovvero
sedi operative in almeno cinque Province della Regione, ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille delle rispettive popolazioni provinciali;

ovvero
sedi operative in almeno sette Province della Regione, purché riconosciute tali nell'ambito di specifici accordi con enti della pubblica amministrazione;

ovvero
un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale;
h) non avere rappresentanti legali che abbiano subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che rivestano, o abbiano rivestito fino a un anno prima della costituzione dell'associazione, qualifica di imprenditori o di amministratori in imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, attive nei settori in cui opera l'associazione;
i) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere interessi con imprese di produzione, di distribuzione e con attività professionali con impegno a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione di tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalità dei consumatori;
l) avere un sito internet regionale, o una sezione del sito nazionale dedicata all'attività dell'associazione regionale, su cui siano disponibili, in area pubblica, lo statuto, l'elenco aggiornato delle sedi e degli eventuali sportelli aperti al pubblico con i relativi riferimenti, le modalità di iscrizione e la quota associativa, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, e siano evidenziate le attività di tutela dei consumatori e degli utenti.
2. Per le nuove associazioni costituite in forma di federazione di associazioni, con esclusione delle aggregazioni di secondo livello ivi comprese le federazioni regionali di associazioni settoriali o territoriali, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che per i requisiti di cui al comma 1 lettera g), fermo restando l'obbligo di tenuta di un unico elenco regionale degli iscritti in cui ciascuno di essi è considerato una sola volta, anche se iscritto a più associazioni federate. Il requisito della biennalità della costituzione e dell'attività deve essere posseduto da tutte le associazioni federate, mentre può non essere posseduto dall'associazione federale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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