Regolamento Regionale 11 febbraio 2014 , n. 1

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003 n. 6

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-02-11;1

Art. 3
(Procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'Elenco)
1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono presentare apposita domanda alla competente Direzione generale della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale, corredata della seguente documentazione:
a) copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione regionale; in caso di articolazione regionale di associazione di livello nazionale, copia conforme all'originale dello statuto dell'associazione nazionale unitamente alla copia conforme dell'atto costitutivo dell'articolazione regionale e alla dichiarazione cofirmata dal legale rappresentante regionale e nazionale, da cui risultino gli organi sociali, le loro funzioni, nonché la struttura organizzativa a livello regionale;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:
- la rappresentatività regionale, come indicato alla lettera g) dell'art. 2;
- l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti svolta sul territorio nei precedenti due anni;
- la tenuta dell'elenco regionale degli iscritti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno articolato per province;
- l'indicazione del totale delle quote versate dagli iscritti, suddivisi per la loro eventuale categoria;
- di aver approvato il bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, un rendiconto economico regionale, regolarmente approvati dagli organi statutari;
- che l'associazione non svolge attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h);
d) relazione che documenti l'attività svolta sul territorio nei precedenti due anni.
Lo schema di domanda è appositamente predisposto dalla competente Direzione generale e pubblicato sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia.
2. In caso di associazioni di cui all'art. 2 comma 2 i documenti di cui al comma 1 devono essere presentati e sottoscritti dal rappresentante legale dell'associazione federale unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che tutte le associazioni federate possiedono i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1, con esclusione della lettera g).
3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare presso la sede regionale, per un periodo di cinque anni, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco e di presentarla alla Direzione generale competente della Giunta regionale a semplice richiesta.
4. L'iscrizione nell'Elenco è subordinata all'accertamento, da parte della competente Direzione generale della Giunta regionale, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed è disposta con decreto della competente Direzione generale, da pubblicarsi sul BURL, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. n. 1/2012.
5. L'Elenco aggiornato delle associazioni è pubblicato sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia con le informazioni relative ai requisiti di cui all'art. 2 contenute nella domanda di iscrizione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi