Regolamento Regionale 11 febbraio 2014 , n. 1

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003 n. 6

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-02-11;1

Art. 4
(Mantenimento dei requisiti ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco)
1. Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco, le associazioni iscritte debbono presentare domanda, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, alla competente Direzione generale della Giunta regionale secondo la modulistica appositamente predisposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:
- la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 con l'indicazione del numero degli iscritti articolato per provincia, delle sedi operative al 31 dicembre dell'anno precedente, e con l'attestazione delle eventuali modifiche intervenute relativamente allo statuto e al legale rappresentante dell'associazione;
- l'indicazione del totale delle quote versate dagli iscritti, suddivisi per la loro eventuale categoria;
b) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e ogni altra documentazione atta a comprovare l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti.
2. La competente Direzione generale della Giunta regionale provvede al controllo della permanenza dei requisiti di cui all'art. 2, dispone con decreto la conferma dell'iscrizione nell'Elenco entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. n. 1/2012, e provvede all'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 3 comma 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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