Regolamento Regionale 11 febbraio 2014 , n. 1

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003 n. 6

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-02-11;1

Art. 6
(Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
1. Il Comitato, composto dall'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuna associazione iscritta nell'Elenco è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; continua ad esercitare comunque le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato che deve avvenire entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, vengono nominati, su designazione delle associazioni, i componenti supplenti.
3. Le designazioni dei componenti effettivi del Comitato e dei rispettivi supplenti devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla data di ricezione della formale richiesta.
4. I componenti del Comitato possono essere sostituiti su proposta delle associazioni interessate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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