Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 3
(Definizione del servizio)
1. Il servizio taxi nel bacino è il servizio che si rivolge ad un'utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto e del relativo bagaglio, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Per particolari finalità di interesse sociale le autorità comunali possono consentire agli operatori taxi, nell'ambito del turno loro assegnato, di svolgere determinati servizi speciali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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