Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 5
(Uso collettivo del taxi)
1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l’offerta contemporanea a più utenti che impegnano l’autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto, che possono essere, in alternativa:(1)
b) accomunati solo dallo stesso punto di origine in quanto ciascun passeggero può ultimare la propria corsa in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell’ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni confinanti.
1 bis. L’uso collettivo del taxi, di cui al comma 1, si effettua a fronte della richiesta di un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni integrati nel bacino.(2)
2. La tariffa del servizio per l'uso collettivo è quella prevista per l'uso convenzionale aumentata del 20% e ridotta a un terzo per ogni singolo passeggero. Tale tariffa è aggiornata annualmente in occasione degli adeguamenti tariffari e deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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