Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 6
(Titolo per l'esercizio del servizio)
1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato al rilascio della licenza, da parte dei Comuni del bacino, a persona fisica iscritta, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 21/92, nel 'Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea', istituito presso le competenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel bacino.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della l. n. 21/92 e dal presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale e, in particolare, della ripartizione del contingente unificato fra i Comuni integrati.
3. Le licenze hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione previsti dalla legge.
4. Al numero della licenza rilasciata dal Comune del bacino è anteposto un codice che identifica il Comune che ha rilasciato la licenza, fatto salvo per le licenze emesse dal Comune capoluogo di Regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per l’identificazione dei codici da attribuire a ciascun comune con decreto dirigenziale.(3)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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