Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 16
(Trasferibilità delle licenze)
1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9, c. 1, della l. n. 21/92:
a) sia titolare di licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, ad eccezione della lett. b);
b) non sia stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un qualsiasi Comune del territorio nazionale.
3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, oppure gli eredi possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
5. Nell'ipotesi in cui alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
6. Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al c. 4 decorre dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
7. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità del Comune integrato qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai commi precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati.
8. Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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