Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 16
(Trasferibilità delle licenze)
1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9, c. 1, della l. n. 21/92:
3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, oppure gli eredi possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
5. Nell'ipotesi in cui alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
6. Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al c. 4 decorre dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia