Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 18
(Collaborazione familiare)
1. In conformità della vigente normativa, i titolari di licenza taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti prescritti all'art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g), e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8. Il collaboratore familiare non dovrà essere già stato titolare di licenza taxi o autorizzazione al noleggio con conducente - acquisita mediante bando, anche a titolo gratuito o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 21/92 - dichiarata decaduta.
2. In deroga alla previsione dell'art. 7, c. 1, lett. j), possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, allegando la relativa documentazione.
4. L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare da apposita autorizzazione, sostitutiva della licenza taxi, sulla quale sono riportati gli estremi identificativi del titolare della licenza, del collaboratore e del relativo turno integrativo eventualmente assegnato allo stesso, nonché i dati del veicolo abbinato alla licenza.
5. Il collaboratore familiare, per lo svolgimento del servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
6. In occasione della visita di controllo annuale di cui all'art. 29, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare entro 15 giorni le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
8. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione di cui al c. 5.
9. Il Comune definisce le modalità operative per l'esercizio dell'attività mediante collaboratore familiare, quali:
a) le misure di identificazione del collaboratore familiare;
b) le forme di flessibilità nell'esercizio del servizio con possibilità di interscambio del turno - in modo temporaneo - tra il titolare della licenza ed il collaboratore familiare, con particolare riferimento ai motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
c) le misure di controllo sull'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, di iscrizione alle Camere di commercio, anche con controlli a campione almeno sul 10% del totale.
10. Non può svolgere l'attività di collaboratore familiare colui che abbia riportato sospensioni negli ultimi 5 anni di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli articoli 55 e 56.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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