Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 19
(Sostituzione temporanea alla guida)
1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito dell'orario del turno ordinario o integrativo espletato dal titolare, da persone in possesso dei requisiti prescritti all'art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g), h) e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi ai sensi dell'art. 10, c. 2, della l. n. 21/92, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della l. n. 21/92 ed in possesso dei requisiti indicati nel c. 1, sino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età manifestino l'intenzione di intestare a se stessi la licenza per esercitare direttamente l'attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l'erede non abbia raggiunto l'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autovetture da piazza.
3. Il rapporto di lavoro con sostituto alla guida è regolato secondo le vigenti disposizioni statali in materia di contratto di lavoro. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.(5)
5. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza. La richiesta deve contenere la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da parte di quest'ultimo. Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia:
a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare sia dal sostituto;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione della posizione INAIL e INPS del sostituto, in caso di contratto di lavoro subordinato;
c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
6. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e la comunica agli enti preposti alla vigilanza per l'applicazione dei provvedimenti previsti.
7. Non può svolgere attività di sostituzione alla guida colui che ha avuto sospensioni, negli ultimi 5 anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli articoli 55 e 56.
NOTE:
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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