Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 20
(Secondo conducente)
1. Ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a) del d.l. n. 223/2006 i titolari di licenza taxi, nell'esercizio del servizio, possono avvalersi di un conducente aggiuntivo, in possesso dei requisiti prescritti all'art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g) e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8. Il secondo conducente non dovrà essere già stato titolare di licenza taxi o autorizzazione al noleggio con conducente - acquisita mediante bando, anche a titolo gratuito, o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 21/92 - dichiarata decaduta.
2. In deroga alla previsione dell'art. 7, c. 1, lett. j), possono svolgere l'attività di secondo conducente quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza, tenuto conto del proprio turno di servizio, dovrà indicare la fascia oraria per il turno integrativo da assegnare al secondo conducente tra quelle indicate dal Comune.
4. Il rapporto di lavoro con il secondo conducente è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni normative vigenti in tema di rapporto di lavoro dipendente e assimilato. A tal fine l'assunzione del secondo conducente è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari o sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi. Il rapporto con il secondo conducente può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
5. L'esercizio del servizio da parte del secondo conducente deve essere autorizzato mediante il rilascio, da parte del Comune che ha rilasciato la licenza, di apposita autorizzazione sulla quale, oltre all'indicazione del titolare della licenza e del secondo conducente abilitato alla guida, siano riportati anche gli estremi del veicolo abbinato alla licenza e del turno integrativo.
6. Il Comune definisce le modalità operative per l'esercizio dell'attività mediante secondo conducente, quali:
a) le misure di identificazione del primo e del secondo conducente di uno stesso taxi;
b) le forme di flessibilità nell'esercizio del servizio con possibilità di interscambio del turno - in modo temporaneo - tra il titolare della licenza ed il secondo conducente, con particolare riferimento ai motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
c) le misure di controllo sull'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, di iscrizione alle Camere di commercio, anche con controlli a campione almeno sul 10% del totale.
7. Non può svolgere l'attività di secondo conducente colui che ha avuto sospensioni, negli ultimi 5 anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo 5 sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli art. 55 e 56.
7 bis. Ai fini dell’osservanza del divieto di cui al comma 7, i controlli sono effettuati dal Comune che ha rilasciato la licenza anche mediante richiesta di informazioni alla Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60.(7)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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