Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 23
(Caratteristiche generali dei veicoli adibiti al servizio taxi)
1. Le autovetture destinate al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte della direzione regionale del Ministero dei Trasporti o da altro ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, ad eccezione delle autovetture a trazione elettrica che devono avere almeno quattro posti compreso quello del conducente e devono essere munite di idoneo vano porta bagagli.
2. I veicoli devono altresì rispettare le seguenti prescrizioni:
a) il vano porta bagagli delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza con licenza rilasciata dal Comune deve avere una capacità comunque non inferiore a 300 litri, certificata dal costruttore del veicolo. Per le vetture a trazione elettrica, oppure per quelle con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl, il limite di cui sopra è ridotto del 20%;
b) tutti i veicoli di nuova immatricolazione immessi in servizio devono rispettare i parametri ambientali individuati in materia di emissioni per l’adeguamento delle tariffe di cui all’art. 35, comma 9;(8)
3. I finestrini laterali, il parabrezza ed il lunotto dei veicoli adibiti al servizio taxi possono essere oscurati con pellicole e/o con qualsiasi strumento, purché omologati, a condizione che i contrassegni del turno di servizio e la vetrofania di attestazione di conformità tariffaria risultino interamente leggibili dall'esterno.
4. E' obbligatorio sottoporre a preventiva approvazione comunale tutti gli strumenti da collocare a bordo del veicolo destinato al servizio taxi, ad eccezione della dotazione di serie della vettura o dedicata direttamente all'esercizio del servizio. La collocazione della strumentazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere a tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti in materia e, a tal fine, il titolare della licenza è responsabile dell'osservanza delle norme.
5. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita dalla disciplina vigente, non deve in ogni caso ostacolare il servizio.
NOTE:
8. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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