Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 26
(Pubblicità)
1. Il Comune può autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture, secondo specifiche modalità all'uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.
2. L'applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
3. All'interno dei veicoli il Comune può autorizzare l'esposizione di supporti pubblicitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
4. Per le autovetture munite di radio-taxi o altre tecnologie di chiamata di cui all'art. 45, c. 1, lett. d), è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Comune d'intesa con i competenti uffici regionali, non contenenti messaggi fuorvianti o in contrasto con la normativa vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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