Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 30
(Taxi di scorta e abbinamento)
1. Nell’ambito dell’organizzazione operativa del servizio, il Comune capoluogo di provincia o della città metropolitana può individuare un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, che possono essere assegnate a tutti gli operatori dei comuni appartenenti alla rispettiva provincia o città metropolitana, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle auto pubbliche in effettivo esercizio.(13)
2. L'uso dei taxi di scorta può essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo di cui all'art. 29 ed in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.
3. Nei casi di cui al c. 2, in alternativa all'uso del taxi di scorta, il Comune può consentire al titolare di licenza di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autovettura, purché:
4. I Comuni, singoli o associati, stabiliscono le condizioni per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l'accessibilità a tale servizio.
5. Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta può avvenire solo in favore di organismi economici e, nel rispetto dell'art. 7, c.1, lett. b) e c), della l. n. 21/92, di organismi associativi di categoria.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia