Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 31
(Stazionamento dei taxi al di fuori delle aree aeroportuali e ferroviarie)
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune territorialmente competente. Spetta al Comune l'allestimento e la manutenzione di tali posteggi, nonché l'installazione di eventuali colonnine telefoniche. Il Comune deve garantire la fruibilità delle colonnine telefoniche o altre tecnologie di chiamata a tutti gli operatori i cui Comuni integrati nel bacino abbiano compartecipato ai relativi costi di installazione e manutenzione.
2. Al fine di garantire l'operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel bacino deve essere allestito almeno un posteggio dotato di dispositivo di chiamata. L'allestimento dei dispositivi di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del Comune.
3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 33, c. 5 per l'organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le aree ferroviarie, l'utente del servizio è libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nel posteggio, in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (capacità del bagagliaio, numero di posti offerti, strumenti di pagamento, disponibilità del tassista al trasporto degli animali, accessibilità del veicolo) o alla conoscenza di determinate lingue straniere, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.(14)
5. Per soddisfare in luogo le richieste dell'utenza, le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto verso la fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
7. E' vietato il carico dell'utenza in vista del posteggio qualora nello stesso vi siano taxi o clienti in attesa.
8. E' vietato agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo non superiore a trenta minuti, riscontrabili dall'esposizione del disco orario.
9. Il presente articolo non si applica allo stazionamento presso gli aeroporti e le aree ferroviarie disciplinato dall'art. 33.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia