Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 32
(Ambiti operativi territoriali)
1. Gli operatori legittimati al servizio taxi all'interno del bacino hanno l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie del bacino sull'intero territorio regionale e sul territorio delle province confinanti con la regione di seguito elencate:
2. Gli operatori del servizio taxi hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio delle province ricadenti nel bacino per le corse che non originano da uno degli aeroporti ma da uno dei Comuni integrati nel bacino.
3. Gli operatori del servizio taxi dei Comuni integrati nel bacino applicano il principio dell'integrazione del servizio con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione per gli operatori di ciascun Comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri. I Comuni devono garantire la possibilità di esercitare il servizio, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono l'effettiva reciprocità, compresi quelli derivanti dalle regolamentazioni di accesso alle zone a traffico limitato.(15)
4. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, su richiesta del Comune interessato che non risulti integrato nel bacino, il Comune capoluogo di Regione può autorizzare gli operatori dei Comuni del bacino allo stazionamento su aree pubbliche appositamente istituite e destinate al servizio taxi, con le modalità di cui all'art. 31 e di cui al c. 2 del presente articolo.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia