Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 33
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie)
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della navigazione, le richieste di servizio taxi in ambito aeroportuale e ferroviario possono essere accolte dagli operatori in coda unicamente presso le apposite aree di stazionamento e nei limiti di durata del turno di servizio. E' in ogni caso vietato l'accodamento dei taxi fuori turno, sia nelle aree di carico sia in quelle di accodamento.
2. L'ubicazione delle aree di stazionamento dei taxi per il carico dell'utenza presso gli aeroporti è determinata dalla competente autorità aeroportuale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in relazione a quanto indicato dall'art. 11, c. 7, della l. n. 21/92.
3. Al fine di garantire l'operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel bacino ove siano presenti stazioni ferroviarie deve essere allestito almeno un posteggio, in prossimità delle stesse. Spetta al Comune l'allestimento e la manutenzione del posteggio; l'installazione di eventuali colonnine telefoniche o di altre tecnologie di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del Comune.
4. Gli operatori del servizio taxi devono rispettare l'ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e hanno l'obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni indicate nel precedente art. 32, c. 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, c. 7 e 46, c. 2.
5. E' facoltà degli utenti del servizio scegliere l'autovettura, limitatamente a quelle che stazionano presso la banchina di carico, qualora:
a) i richiedenti siano in numero superiore a quello dei posti offerti;
b) il volume del carico dei bagagli sia superiore alla capacità del taxi disponibile;
c) i richiedenti intendano corrispondere l'importo della corsa a mezzo di strumento di pagamento elettronico, qualora l'operatore ne sia sprovvisto;
d) sia richiesto il trasporto di animali non compatibile con la possibilità di carico del taxi disponibile.
6. Al fine di garantire l'ordinato e corretto svolgimento del servizio taxi in ambito aeroportuale e ferroviario, le società di gestione degli scali aeroportuali e delle stazioni possono destinare apposito personale che - su richiesta dell'utenza del servizio taxi e secondo le modalità definite dalle società di gestione, dandone comunicazione ai competenti uffici regionali - fornisce le indicazioni utili ad agevolare l'utilizzo del medesimo servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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