Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 35
(Tariffe del servizio taxi)
1. Gli operatori dei Comuni integrati nel bacino hanno l'obbligo di applicare la tariffa unica di bacino determinata con apposita delibera della Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'art. 61; è fatta salva la facoltà:
a) per i Comuni del bacino di concordare con le associazioni e i sindacati dei tassisti interessati l'applicazione, per percorsi aventi origine e destinazione all'interno del comune, di sconti alla tariffa indicata dal tassametro o l'introduzione di specifiche agevolazioni;
b) per la Giunta regionale di concordare con le associazioni e i sindacati dei tassisti interessati l'applicazione di sconti alla tariffa indicata dal tassametro o l'introduzione di specifiche agevolazioni per tutto il territorio del bacino.
2. L'importo indicato dal tassametro deve intendersi omnicomprensivo, sia nel caso di uso convenzionale sia nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento o costo aggiuntivo, fatti salvi i pedaggi autostradali:
a) di sola andata, qualora la destinazione sia all'interno del bacino;
b) di andata e ritorno qualora la destinazione sia al di fuori del bacino.
3. In relazione a percorsi prestabiliti appositamente individuati dalla Giunta regionale, i soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi nel bacino sono obbligati ad applicare le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti e non il prezzo risultante dal tassametro. Le tariffe predeterminate sono determinate con appositi atti regionali, sentita la Conferenza di cui all'art. 61, e riguardano il viaggio di andata o ritorno effettuato mediante corse dirette senza fermate, su percorsi prestabiliti e con prezzi omnicomprensivi, che includono tutte le spese, supplementi o costi aggiuntivi, quali pedaggi autostradali, l'equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico dell'utente, il supplemento notturno ed il supplemento festivo e chiamata radiotaxi, nonché l'importo per l'accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti. L'applicazione di tali tariffe comporta che spetti all'operatore del servizio taxi scegliere il tragitto più idoneo, anche in termini di tempo e percorrenza, per raggiungere il luogo indicato come destinazione. Nel caso in cui l'utente, durante il tragitto predeterminato, chieda di raggiungere una località diversa da uno dei punti di destinazione dei percorsi predeterminati, l'operatore del servizio taxi, a fine corsa, richiede il pagamento dell'importo risultante dal tassametro. Per quanto riguarda la tratta Milano-Malpensa, si precisa che per Malpensa si intende indifferentemente il Terminal 1 o il Terminal 2 e che si applica la tariffa predeterminata anche qualora:
a) l'utente, in prossimità del Terminal 1 o 2, decida di cambiare destinazione e dirigersi verso il Terminal 2 o 1;
b) due utenti utilizzino lo stesso taxi, ma abbiano come punto di arrivo e/o di partenza rispettivamente il Terminal 1 e il Terminal 2.
In caso di prenotazione attraverso una delle modalità di chiamata di cui all'art. 45, c. 1, lett. c) e d), l'operatore del servizio taxi, ai fini dell'applicazione della tariffa predeterminata omnicomprensiva, è tenuto a tollerare un ritardo massimo dell'utente pari a 5 minuti, tempo calcolato dall'arrivo del taxi al punto di chiamata sino all'arrivo dell'utente, oppure, nel caso di chiamata differita a mezzo radiotaxi, il ritardo è calcolato a partire dall'orario previsto di arrivo all'indirizzo dell'utente. Qualora il ritardo dell' utente si protragga oltre tale limite, l'operatore è autorizzato a chiedere all'utente che intenda comunque avvalersi della tariffa predeterminata, in aggiunta, il pagamento a tassametro del 'tempo d'attesa' calcolato con la seguente modalità:
- prezzo a tassametro acceso, a partire dal momento della partenza dell'operatore dal parcheggio taxi sino al momento di presa in carico dell'utente, decurtato del costo della cosiddetta 'bandiera', corrispondente al costo iniziale diurno feriale del servizio.
4. I costi di gestione dei sistemi tecnologici automatizzati per l'accesso alle banchine di carico degli aeroporti sono contabilizzati nel calcolo del valore teorico delle tariffe predeterminate, derivante dall'applicazione del meccanismo automatico di adeguamento di cui al c. 9, prima dell'applicazione delle regole di arrotondamento definite dalla Giunta regionale. Nella tariffa predeterminata sarà inserito il valore che permetterà la copertura dei costi di installazione e di gestione dei sistemi, come definito da apposito gruppo tecnico di lavoro composto da Regione, dalla Provincia territorialmente coinvolta, dal Comune capoluogo di Regione e dalla Società di gestione aeroportuale.
5. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi visibili ed esposti all'interno dell'autovettura sul retro del sedile anteriore del passeggero. L'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria deve essere pubblicizzata in maniera completa, corretta e trasparente, a tutela dei consumatori, in posizione chiaramente visibile dall'esterno del veicolo.
6. L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non è stato messo in funzione.
7. A richiesta del passeggero, il conducente è obbligato a rilasciare la ricevuta firmata - predisposta in conformità al modello determinato dalla Regione - contenente l'indicazione del prezzo della corsa ordinaria o predeterminata, la data di inizio del servizio e riportante il numero della licenza e del Comune che l'ha rilasciata. E' riservata all'utente la facoltà di richiedere sulla ricevuta la compilazione delle indicazioni relative alla località d'inizio e di fine della corsa, al giorno e all'ora in cui è terminata.
8. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che al riguardo saranno adottate dal Comune, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
9. I livelli tariffari sono adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 marzo con efficacia dal 1° luglio, sulla base di un meccanismo automatico di adeguamento, definito dalla medesima Giunta, sentita la Conferenza di cui all'art. 61, costruito attraverso un indicatore che risulta quantificato mediante un algoritmo matematico che tiene conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio. Le modalità applicative relative all'adeguamento tariffario devono prevedere l'applicazione simultanea dello stesso su tutti i tassametri con una decorrenza prestabilita, anche mediante aggiornamento da remoto.(16)
NOTE:
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) e lett. p) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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