Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 37
(Turni di servizio)
1. I turni, articolati in ordinari e integrativi, devono garantire la copertura del servizio per tutto l'arco delle 24 ore, tenendo conto sia della domanda di servizio in ambito aeroportuale, sia della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all'interno dei diversi Comuni integrati nel bacino.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale di cui all'art. 61, definisce con apposito atto la tabella dei turni del bacino, uguali per tutti gli operatori, sulla base dei seguenti criteri:
a) ogni turno di servizio continuo non può essere superiore a n. 10 ore e ogni turno discontinuo non può essere superiore a n. 12 ore con una pausa minima di almeno 1 ora;
b) l'inizio del primo turno della giornata avviene nel territorio della provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall'inizio del turno è possibile l'accodamento fuori dal territorio provinciale;
c) nel caso di doppio conducente il totale massimo dei turni non può superare le 16 ore giornaliere effettuabili sull'intero bacino;
c bis) turni integrativi non superiori a n. 4 ore effettuabili dallo stesso operatore esclusivamente nell'ambito del territorio comunale del comune, con popolazione inferiore a 150.000 abitanti, che ha rilasciato la licenza. Il totale massimo dei turni, nella combinazione tra turnazioni ordinarie e turnazioni integrative, non può superare le 16 ore giornaliere;(17)
d) una pausa maggiore e turni integrativi da espletare sull'intero bacino esclusivamente con il secondo autista. Devono essere garantite nella combinazione delle turnazioni ordinarie e integrative n. 8 ore di riposo minimo giornaliero.
3. I turni di servizio sono determinati da ogni Comune nell'ambito della tabella di cui al c. 2, anche in relazione alle esigenze di ambito locale, e possono essere cambiati decorsi almeno 5 giorni dall'effettuazione dell'ultimo cambio, salvo l'introduzione di apposita strumentazione telematica per il cambio turno.
4. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, anche nei Comuni non integrati nel bacino nei casi di cui all'art. 32, c. 4, su richiesta del Comune territorialmente competente, il Comune capoluogo di regione può introdurre deroghe temporanee alla disciplina di cui al presente articolo per il carico e/o lo stazionamento in attesa dei clienti, valide per tutti gli operatori del bacino.
NOTE:
17. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 27 maggio 2020, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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