Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 40
(Obblighi generali dei conducenti in servizio)
1. I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l'obbligo di:
b) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza. Detti documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
e) essere provvisti di uno stradario aggiornato del territorio comunale e dei Comuni integrati nel bacino, oppure di analoga strumentazione elettronica;
f) osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia;
g) avere il segnale 'TAXI' illuminato quando il taxi è libero, in conformità all'art. 24, c.1, lett. c), punto c.2;
h) essere, durante l'attesa nei posteggi o presso le banchine di carico di aeroporti, stazioni e poli espositivi - con l'eccezione delle aree di accumulo - a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle richieste;
i) fornire all'utente chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa, nel caso intervengano soste e/o richieste particolari da parte dell'utente;
k) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza, entro il termine di trenta giorni;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia