Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 41
(Obblighi e facoltà dei conducenti all'inizio della corsa)
1. All'inizio della corsa i conducenti di taxi in servizio devono:
a) accertarsi dell'esatta destinazione dell'utente oppure del punto di presa a bordo nel caso di richiesta telefonica, radio taxi o mediante altre tecnologie di chiamata di cui all'art. 45, c.1, lett. d);
2. I conducenti delle auto pubbliche da piazza hanno l'obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi utente, salvo quanto previsto dal c. 7, purché il numero dei richiedenti non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell'autovettura.
3. E' obbligatorio il trasporto, sempre e solo unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell'apposito vano porta bagagli senza che l'autovettura si deteriori o si insudici. Eventuali risarcimenti per perdita o avaria delle valigie e/o dei colli trasportati sono disciplinati dalla normativa vigente.
5. Il servizio richiesto da organi di polizia per motivi di ordine pubblico, oppure da un soggetto avente titolo per soccorrere persone ferite o colte da malore è obbligatorio e, in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l'Amministrazione interessata, salvo rivalsa ai sensi di legge.
6. Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti previsti dall'art. 32 non comportano l'obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente può richiedere, a titolo di anticipazione, un importo non superiore al 70% del costo presunto del servizio quantificato sulla base della tariffa chilometrica iniziale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia