Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 46
(Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio)
1. Gli utenti del servizio devono rispettare le norme del Codice della Strada, tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'auto pubblica e, al termine della corsa, dopo essersi accertati di non aver dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura, pagarne l'ammontare.
2. Agli utenti del servizio è vietato:
b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
3. L'inosservanza dei predetti divieti o doveri dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.
4. In conformità alle disposizioni di legge vigenti, l'utente dovrà corrispondere l'importo corrispondente al ripristino in servizio del veicolo, nei casi in cui sia riscontrata la sua responsabilità nel danneggiamento dello stesso oppure di parti o apparecchiature interne o esterne all'abitacolo.
5. L'utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell'auto pubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l'utente deve corrispondere subito il prezzo della corsa effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta minuti di fermata al momento della richiesta.
6. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l'indicazione del numero della licenza e del Comune che l'ha rilasciata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa. Trascorso inutilmente detto termine, l'auto pubblica è da considerarsi libera e può riprendere il normale servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia