Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 47
(Reclami)
1. Eventuali reclami da parte dei clienti circa lo svolgimento del servizio possono essere inoltrati alla Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60 o al Comune che ha emesso la licenza entro trenta giorni dall'evento oggetto di reclamo. Il Comune ha l'obbligo di comunicare il reclamo pervenuto entro 3 giorni lavorativi alla Commissione di cui all'art. 60. La Commissione provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all'individuazione degli eventuali provvedimenti conseguenti in conformità alla disciplina di cui all'art. 50.(18)
2. I clienti possono inviare anche alla Regione il reclamo avvalendosi, altresì, di apposita casella di posta elettronica. I competenti uffici regionali si coordinano con la Commissione e con il Comune che ha emesso la licenza ai fini della gestione dei reclami presentati.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia