Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 52
(Ritiro cautelativo della licenza)
1. Il Comune che ha emesso la licenza dispone il ritiro cautelativo della licenza nei seguenti casi:
a) in presenza di documentati motivi che inducano a ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
b) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.
2. In presenza delle circostanze di cui al c. 1, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l'ufficio comunale competente, ferma restando la possibilità del titolare della licenza di avvalersi dell'istituto della collaborazione familiare, ai sensi dell'art. 18, oppure di avvalersi della sostituzione temporanea alla guida, secondo le previsioni di cui all'art. 19.
3. Nelle ipotesi di cui al c. 1, il Comune provvede ad informare la Commissione tecnica disciplinare e gli Enti competenti, ai sensi di quanto prescritto dal Codice della Strada.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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