Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 55
(Sospensione della licenza)
1. Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare, sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità della violazione commessa ed alla recidiva, la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi individuate all'art. 56.
2. L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine fissato dal Comune comporta l'instaurazione di un ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio con applicazione del provvedimento di sospensione maggiorato del cinquanta per cento rispetto a quello originario.
3. In caso di recidiva per violazione di una medesima fattispecie entro 5 anni dall'irrogazione della sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del cinquanta per cento, con arrotondamento all'eccesso. In caso di accertamento contestuale di più inottemperanze di molteplici fattispecie, si applica il cumulo materiale delle sospensioni previste.
4. In caso di sospensione della licenza di esercizio, nell'ultimo quinquennio di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, di cumulo di 4 sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 dell'art. 56, il Comune invia al soggetto interessato apposita comunicazione con cui lo invita ad astenersi dal commettere ulteriori violazioni pena l'adozione dei provvedimenti di decadenza dalla licenza di esercizio in conformità all'art. 57.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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