Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
b) 'Agenzie': le agenzie per il trasporto pubblico locale, enti pubblici non economici, di cui all'art. 7 della Legge;
d) 'Ente per la Navigazione': l'ente pubblico non economico di cui all'art. 40, comma 5 della Legge;
f) 'Enti Competenti': gli enti locali titolari delle funzioni in materia di trasporto pubblico riconosciute dalla Legge;
h) 'Bacini di Mobilità': ambito unitario di applicazione all'interno dei Bacini dei sistemi tariffari integrati disciplinati dalla PARTE II del presente regolamento;
i) 'STIR': Sistema tariffario integrato regionale, inteso quale sistema tariffario coordinato a livello regionale che si compone e si articola negli elementi, di seguito definiti, di STIBM, TIR e STIL;
j) 'STIBM': Sistemi tariffari integrati del Bacino di Mobilità, intesi quali elementi di STIR disciplinati dalla PARTE II del presente regolamento, di cui all'art. 44, comma 1, lettera a) della Legge;
k) 'STIL': Sistema tariffario integrato lineare, inteso quale elemento di STIR disciplinato dalla PARTE III del presente regolamento, che prevede l'utilizzo di titoli di viaggio integrati di cui all'art. 44, comma 1, lettera c) della Legge;
l) 'TIR': Tariffa integrata regionale, elemento di STIR disciplinato dalla PARTE IV del presente regolamento, intesa quale tariffa unica regionale, di cui all'art. 44, comma 1, lettera b) della Legge, che prevede l'utilizzo di titoli di viaggio integrati di cui all'art. 44, comma 1, lettera c) della Legge;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia