Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 2
(Ambito di applicazione del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 e ai sensi dell'art. 44 della Legge, criteri e modalità di applicazione del nuovo STIR ai servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge, ivi inclusi i servizi di collegamento aeroportuale di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) della Legge.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di determinazione delle sole tariffe relative ai seguenti servizi:
a) i servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) della Legge e i servizi commerciali, intesi come i servizi rispondenti agli interessi commerciali delle imprese esercenti e non gravati da obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente che per le loro caratteristiche sono assimilati ai servizi di linea, ivi compresi i servizi di cui all'art. 30, comma 3, lettera c) della Legge;
b) i servizi finalizzati, intesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b) della Legge, come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia