Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 3
(Modello regionale di integrazione tariffaria)
1. STIR, nel rispetto delle funzioni e dei compiti assegnati alla Regione, agli Enti Regolatori e agli altri Enti Competenti, è un sistema tariffario coordinato a livello regionale che concorre al perseguimento dell'equilibrio economico del settore.
2. STIR prevede l'adozione, a livello dei Bacini, di un modello tariffario a zone per l'integrazione tariffaria delle diverse modalità di servizio e di un modello lineare per i collegamenti fra i Bacini di Mobilità, definendo una rete di sistemi locali interconnessi su tutto il territorio lombardo.
3. STIR si compone ed è articolato nei seguenti elementi:
a) STIBM, quali sistemi tariffari integrati dei Bacini di Mobilità aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedono l'integrazione tariffaria dei servizi automobilistici, ferroviari, su impianti fissi e a guida vincolata, e degli altri servizi di trasporto pubblico di linea, con le modalità di cui al presente regolamento;
b) sistema tariffario applicato ai servizi di navigazione regionalizzati, qualora detti servizi non siano integrati all'interno degli STIBM ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
4. L'ambito di validità delle tariffe di STIR in riferimento ai servizi ferroviari è definito con atto della Giunta regionale.
5. Per i servizi di trasporto pubblico di linea che interessano anche territori al di fuori dei confini regionali o nazionali, oppure che si svolgono nel territorio regionale ma sono di competenza di enti non lombardi, sono stipulate intese con gli enti interessati, concordando condizioni tariffarie eque e compatibili con STIR. In particolare intervengono:
6. La Giunta regionale persegue l'integrazione con i sistemi tariffari relativi ai servizi ferroviari interregionali, nazionali ed internazionali e intraprende a tal fine le azioni necessarie, anche concordando con le imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo le modalità di applicazione di STIR.
7. In caso di relazioni con significativi poli attrattori di rilievo regionale, al fine di migliorare la copertura dei costi del servizio con i ricavi da traffico, la Giunta regionale e gli Enti Regolatori hanno facoltà di individuare, nell'ambito dei servizi di propria competenza, relazioni, stazioni o fermate non soggette o parzialmente soggette a STIR, eventualmente delegando all'Affidatario dei relativi servizi la definizione di titoli e tariffe specifici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia