Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 6
(Funzioni delle Agenzie in materia tariffaria)
(Art. 7, comma 13, lettere c), j), numero 3, k), l) e m) della Legge)
(Art. 7, comma 13, lettere c), j), numero 3, k), l) e m) della Legge)
1. Nel rispetto di quanto indicato dall'art. 7, comma 13 della Legge, le Agenzie per il TPL svolgono i seguenti compiti in materia tariffaria:
a) sviluppano le politiche tariffarie, coerenti con gli indirizzi regionali, provvedendo ad effettuare le opportune simulazioni e analisi necessarie alla comprensione degli impatti, in termini di ricavi del sistema, a seguito dell'applicazione dello STIBM; inoltre, coordinano e monitorano le fasi di attuazione delle medesime politiche tariffarie;
b) approvano gli STIBM, in particolare definendo:
i. delimitazione, estensione e modifica, d'intesa con la Regione e sentiti i Comuni Regolatori, dell'ambito di applicazione dello STIBM, individuandone ambito territoriale e servizi coinvolti, anche sulla base degli accordi di cui all'art. 8 e all'art. 11;
ii. struttura, regole di validità, condizioni commerciali, nonché indirizzi in merito a formato, grafica e modalità di emissione dei titoli di viaggio nel rispetto dell'art. 9;
iii. dimensionamento, secondo il modello tariffario di cui all'art. 10, delle singole zone, disegnandone i relativi confini, d'intesa con la Regione per quanto riguarda le zone che includono i servizi ferroviari, e sentiti i Comuni Regolatori per i servizi di competenza e l'Ente per la Navigazione, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, per i servizi di navigazione;
iv. determinazione, d'intesa con la Regione, e aggiornamento della tariffa per singola zona e per titolo di viaggio, secondo i criteri stabiliti dall'art. 12;
v. i criteri generali, in accordo con le altre Agenzie interessate e con la Regione e sentiti i Comuni Regolatori e i gestori, nonché, nel caso di cui all'art. 11, comma 1, l'Ente per la Navigazione, per il riparto degli introiti generati dallo STIBM ai sensi dell'art. 13, in particolare individuando i parametri utilizzati per la definizione di tale meccanismo e le modalità di rilevazione degli stessi;
c) definiscono la disciplina tariffaria da applicare in sede di affidamento dei servizi, tenendo conto degli obiettivi generali di efficacia e di efficienza, nonché di raggiungimento dell'integrazione tariffaria, dell'equilibrio della gestione e dell'incremento dei viaggiatori e degli introiti storicamente realizzati nel Bacino di riferimento;
d) prevedono standard minimi e obiettivi in riferimento alle condizioni di trasporto ed in particolare relativi agli aspetti tariffari, alla rete di vendita, alla riduzione dell'evasione tariffaria, allo sviluppo di un'immagine coordinata e alle regole inerenti l'uso dei titoli di viaggio nel rispetto di quanto stabilito ai successivi art. 30, art. 31 e art. 34;
e) partecipano al percorso diretto alla piena realizzazione di STIR, disciplinato dalla PARTE VII del presente regolamento;
f) definiscono le agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 28, prevedendo le correlate compensazioni tariffarie a favore dei soggetti Affidatari;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia