Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 12
(Tariffe degli STIBM)
(Art. 44, comma 4, lettera c), della Legge)
(Art. 44, comma 4, lettera c), della Legge)
1. Le tariffe dei biglietti ordinari per gli STIBM sono determinate dalle Agenzie competenti, d'intesa con la Regione per i servizi ferroviari di competenza, entro i valori massimi individuati dalla Giunta regionale all'interno dei provvedimenti annuali di adeguamento delle tariffe di cui all'art. 26, che prevedono tariffe crescenti al crescere del numero delle zone attraversate e costi unitari per zona progressivamente decrescenti.
2. Per la determinazione delle tariffe degli altri titoli di viaggio, le Agenzie si avvalgono dei seguenti rapporti di convenienza:
a) la tariffa del biglietto giornaliero è ottenuta come prodotto della tariffa del biglietto ordinario per un moltiplicatore che può raggiungere il livello massimo di 3,5;
b) la tariffa del biglietto multi-corse è ottenuta applicando uno sconto di almeno il 10% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa del biglietto ordinario per dieci;
c) la tariffa dell'abbonamento settimanale personale è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per un divisore compreso fra 2,5 e 3,5;
3. I rapporti di convenienza per eventuali ulteriori tipologie di titoli di viaggio introdotte ai sensi dell'art. 9, comma 3 sono determinati in conformità con i rapporti indicati al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia