Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 12
(Tariffe degli STIBM)
(Art. 44, comma 4, lettera c), della Legge)
1. Le tariffe dei biglietti ordinari per gli STIBM sono determinate dalle Agenzie competenti, d'intesa con la Regione per i servizi ferroviari di competenza, entro i valori massimi individuati dalla Giunta regionale all'interno dei provvedimenti annuali di adeguamento delle tariffe di cui all'art. 26, che prevedono tariffe crescenti al crescere del numero delle zone attraversate e costi unitari per zona progressivamente decrescenti.
2. Per la determinazione delle tariffe degli altri titoli di viaggio, le Agenzie si avvalgono dei seguenti rapporti di convenienza:
a) la tariffa del biglietto giornaliero è ottenuta come prodotto della tariffa del biglietto ordinario per un moltiplicatore che può raggiungere il livello massimo di 3,5;
b) la tariffa del biglietto multi-corse è ottenuta applicando uno sconto di almeno il 10% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa del biglietto ordinario per dieci;
c) la tariffa dell'abbonamento settimanale personale è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per un divisore compreso fra 2,5 e 3,5;
d) la tariffa dell'abbonamento mensile personale è ottenuta come prodotto della tariffa del biglietto ordinario per un moltiplicatore variabile da 16 a 25;
e) la tariffa dell'abbonamento annuale personale è ottenuta applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell'abbonamento mensile per dodici.
3. I rapporti di convenienza per eventuali ulteriori tipologie di titoli di viaggio introdotte ai sensi dell'art. 9, comma 3 sono determinati in conformità con i rapporti indicati al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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