Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 16
(Tipologie di titoli di viaggio di STIL)
(Art. 44, comma 1, lettera c) e comma 4, lettera a), della Legge)
(Art. 44, comma 1, lettera c) e comma 4, lettera a), della Legge)
1. Nell'ambito di STIL, è prevista l'emissione obbligatoria delle seguenti tipologie di titoli di viaggio:
2. L'introduzione di ulteriori tipologie di titoli di viaggio con caratteristiche di completa integrazione, a prezzi coerenti con i titoli obbligatori, o di condizioni più favorevoli per l'utente, a titolo esemplificativo per l'utilizzo dei servizi nei giorni festivi e nelle fasce orarie di minore frequentazione, può essere decisa singolarmente da:
b) i gestori aderenti agli accordi o ai consorzi di cui all'art. 18, senza oneri a carico degli Enti;
c) i gestori singoli, nell'ambito di proprie iniziative commerciali e promozionali, qualora possibile nell'ambito delle modalità di gestione di STIL di cui all'art. 18, senza oneri a carico degli Enti.
3. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 2, la Giunta regionale individua la copertura dei relativi oneri:
b) prevedendo adeguate compensazioni in conformità alla disciplina di cui all'art. 28, commi 6 e 7, previo accordo con i gestori interessati, qualora, le nuove tipologie di titoli di viaggio o le condizioni più favorevoli per l'utente siano introdotte successivamente alla sottoscrizione del contratto di servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia