Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 19
(Ambito di applicazione e tipologie di titoli di viaggio TIR)
(Art. 44, comma 1, lettera c) e comma 4, lettere a) e c), della Legge)
(Art. 44, comma 1, lettera c) e comma 4, lettere a) e c), della Legge)
1. I titoli di viaggio TIR consentono l'utilizzo dei servizi di trasporto di linea di cui all'art. 2, comma 1 cui si applichi uno STIBM o lo STIL, con tariffe non dipendenti dai mezzi o dai vettori, dal numero di eventuali trasbordi, né dalla competenza sui servizi.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, i titoli di viaggio TIR consentono l'accesso a:
b) servizi di trasporto pubblico di linea di competenza di enti non lombardi, nei casi previsti dall'art. 3, commi 5 e 6;
c) servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di natura tariffaria, nei casi di accordi di cui all'art. 21, comma 3, all'art. 22, comma 2 e all'art. 23, comma 2;
3. Sono rilasciati i seguenti titoli di viaggio TIR:
4. In considerazione di eventi particolari di rilevanza regionale e di durata superiore ad un giorno, la Giunta regionale può individuare ulteriori titoli di viaggio TIR, stabilendone modalità e termini di utilizzo.
5. Per incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblico, la Giunta regionale può, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale di cui all'art. 9, comma 2 della Legge, istituire nuovi titoli di viaggio TIR, anche con un sovrapprezzo per l'utilizzo dei servizi di cui al comma 2 lettere b), c) e d), o prevedere condizioni di utilizzo dei titoli di viaggio TIR più favorevoli per l'utente, a titolo esemplificativo per l'utilizzo dei servizi nei giorni festivi e nelle fasce orarie di minore frequentazione, con le modalità previste dall'art. 28.
6. Le tariffe per i titoli di viaggio di cui ai commi 3, 4 e 5 sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale sulla base dei seguenti rapporti di convenienza:
a) la tariffa dell'abbonamento settimanale personale è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per un divisore compreso tra 2,5 e 3,5;
b) la tariffa dell'abbonamento mensile personale è ottenuta come prodotto della tariffa del biglietto giornaliero per un moltiplicatore variabile da 6 a 10;
7. I titoli di viaggio TIR giornalieri consentono l'accesso anche alle classi di servizio superiore di cui all'art. 17, comma 4. L'accesso a tali classi di servizio da parte dei titolari di abbonamenti di cui al comma 3, lettere da c) ad e) è soggetto al possesso di una carta di accesso il cui costo e modalità di gestione sono definiti dalla Giunta regionale previa consultazione degli Affidatari dei servizi ferroviari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia