Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 21
(Tariffe dei servizi di collegamento aeroportuale e dei servizi commerciali)
(Art. 43, comma 1, lettera c), della Legge)
1. Le tariffe dei servizi di collegamento aeroportuale di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) della Legge sono le tariffe di STIR, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 7.
2. Le tariffe dei servizi di collegamento aeroportuale di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) della Legge, nonché degli altri servizi commerciali intesi come i servizi rispondenti agli interessi commerciali delle imprese esercenti e non gravati da obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente che per le loro caratteristiche sono assimilati ai servizi di linea, ivi compresi i servizi di cui all'art. 30, comma 3, lettera c) della Legge, sono stabilite autonomamente dal gestore con obbligo di comunicazione alla Direzione regionale competente e agli Enti Competenti e con obbligo di adeguata informazione alla clientela.
3. La Giunta regionale e gli Enti Competenti possono concordare con i gestori dei servizi di cui al comma 2 interventi di natura tariffaria che comportino l'applicazione di STIR, limitatamente a ben individuati servizi, relazioni, periodi, titoli di viaggio, condizioni di trasporto, purché tali interventi non compromettano l'equilibrio economico della gestione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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