Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 24
(Integrazione dei servizi complementari e non di linea)
(Art. 43, comma 1, lettera c), della Legge)
(Art. 43, comma 1, lettera c), della Legge)
1. La Giunta regionale e gli Enti Regolatori, per quanto di competenza, possono stipulare accordi di integrazione tariffaria con i gestori dei servizi complementari e dei servizi non di linea, quali ad esempio servizi su impianti a fune e di navigazione con finalità turistico-ricreative, al fine di favorirne l'utilizzo, basati:
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono obbligatoriamente stipulati per i servizi la cui realizzazione, implementazione o gestione preveda l'impiego di risorse pubbliche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia