Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 26
(Modalità di adeguamento delle tariffe)
(Art. 44, comma 4, lettera h), della Legge)
1. Salvo quanto previsto all'art. 39, commi 3 e 4, gli adeguamenti tariffari dei servizi di cui all'art. 2, comma 1 sono definiti con propri provvedimenti:
a) dalla Giunta regionale, per quanto riguarda:
i. valori massimi delle tariffe dei biglietti ordinari degli STIBM di cui all'art. 12;
ii. titoli STIL di cui all'art. 17;
iii. titoli TIR di cui all'art. 19;
b) dagli Enti Regolatori, per quanto concerne gli adeguamenti delle tariffe dei titoli di rispettiva competenza, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 12. Gli Enti Regolatori si confrontano con i soggetti interessati in merito alla definizione degli indicatori e degli obiettivi di cui ai successivi commi; a tal fine le Agenzie si avvalgono della Conferenza locale del trasporto pubblico di cui all'art. 7, comma 13, lettera m) della Legge.
2. Gli adeguamenti di competenza regionale sono determinati con provvedimento della Giunta regionale di norma entro il 15 giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1° settembre del medesimo anno. Gli adeguamenti di competenza degli Enti Regolatori sono determinati con provvedimento di questi ultimi di norma entro il 15 luglio di ogni anno, con decorrenza dal 1° settembre del medesimo anno.
3. Gli adeguamenti di cui ai commi 1 e 2 sono calcolati in funzione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale, che, tenendo conto dei parametri fondamentali della dinamica dei costi generalizzati e di settore ponderati nonché dell'incremento della quantità e qualità dei servizi misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, è composto da:
a) un parametro α calcolato dalla Direzione regionale competente applicando una percentuale di adeguamento pari alla media aritmetica semplice tra la variazione dell'indice del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (FOI generale escluso tabacchi) e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente;
b) un parametro β determinato in relazione al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di qualità e quantità individuati tra quelli utilizzati per il riparto delle risorse nazionali o idonei a valutare i seguenti aspetti:
i. offerta dei servizi;
ii. puntualità, con particolare riferimento alle fasce orarie di maggiore frequentazione;
iii. avanzamento dell'integrazione tariffaria;
iv. integrazione modale;
v. velocità commerciale;
vi. regolarità;
vii. contrasto all'evasione tariffaria;
viii. qualità del materiale rotabile e/o della flotta;
ix. soddisfazione dell'utenza;
x. sicurezza;
xi. fruibilità dei servizi per le persone con disabilità.
4. L'adeguamento tariffario è riconosciuto, attraverso l'algoritmo di calcolo di cui all'Allegato A, in una misura compresa tra lo 0% e il 150% dell'inflazione di riferimento definita al comma 3, lettera a), in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera b), individuati in conformità alla disciplina di cui al comma 5; in particolare, per ogni indicatore, deve essere definito:
i. il valore di riferimento, di norma individuato nel valore assunto dall'indicatore nell'anno precedente;
ii. il valore obiettivo da raggiungere per l'anno successivo.
5. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, sono contemporaneamente stabiliti il periodo di rilevazione, le modalità di rilevazione, i valori di riferimento, i valori obiettivo, nonché i servizi da considerare ai fini della verifica e il campione minimo dei dati valido per la verifica dell'indicatore. In caso di mancata definizione del campione minimo, lo stesso si intende pari al 95% delle vetture*km programmate. Nel caso in cui il campione minimo non sia raggiunto, il singolo indicatore è da ritenersi non raggiunto con la conseguente decurtazione prevista dall'algoritmo di cui all'Allegato A.
6. Gli obiettivi di cui al comma 3, lettera b), sono stabiliti, anche su base pluriennale, dalla Giunta regionale e dagli Enti Regolatori per quanto di competenza di norma nell'ambito dei provvedimenti di adeguamento relativi all'anno trascorso.
7. La Giunta regionale, al fine di garantire un avanzamento uniforme dei processi di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi sul territorio regionale, può imporre l'adozione da parte degli Enti Regolatori fino ad un massimo di due specifici obiettivi di cui al comma 3, lettera b), con i relativi obiettivi, da utilizzare per la definizione degli adeguamenti tariffari di competenza di questi ultimi.
8. L'adeguamento delle tariffe è determinato applicando la percentuale d'incremento ai valori teorici delle tariffe calcolati a partire dall'anno di applicazione del sistema tariffario.
9. Gli importi delle tariffe, da intendersi al lordo delle imposte e delle tasse in vigore, devono essere espressi in euro con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti arrotondamenti:
a) fino a 10,00 € con arrotondamento ai 10 centesimi prossimi;
b) fino a 50,00 € con arrotondamento ai 50 centesimi prossimi;
c) oltre 50,00 € con arrotondamento all'euro prossimo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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