Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 27
(Condizioni tariffarie minime)
(Art. 44, comma 4, lettera i), della Legge)
1. Sono istituite le seguenti condizioni tariffarie minime, valide su tutti i servizi cui si applicano le componenti dello STIR di cui all'art. 3, comma 3:
a) i bambini di età inferiore a 4 anni viaggiano gratuitamente;
b) i ragazzi fino a 14 anni viaggiano a tariffa di biglietto ordinario scontata del 50%;
c) i ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratuitamente, se accompagnati da persona in possesso dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale e di un qualsiasi titolo di viaggio valido per la tratta oggetto dello spostamento;
d) i minori di anni 18 viaggiano a tariffa scontata, con le limitazioni e le condizioni stabilite con atto della Giunta regionale.
2. Le condizioni tariffarie di cui al presente articolo trovano copertura nei corrispettivi definiti nell'ambito dei contratti di servizio. L'introduzione di nuove condizioni, nonché la modifica o la cancellazione di condizioni esistenti sono regolate ai sensi dell'art. 28, commi 6 e 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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