Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 30
(Rete di vendita)
(Art. 43, comma 1, lettera e), e art. 44, comma 4, lettera g), della Legge)
1. La Giunta regionale e gli Enti Regolatori inseriscono, nei contratti per i servizi di competenza, clausole dirette a garantire la vendita e il rimborso, ai sensi dell'art. 31, di tutti i titoli di viaggio:
a) degli STIBM, di cui all'art. 9, applicati ai servizi oggetto del contratto;
b) di STIL di cui all'art. 16, relativamente a tutti gli itinerari possibili disciplinati dalla polimetrica regionale unificata di cui all'art. 15, comma 5 e che coinvolgono i servizi oggetto del contratto;
c) a tariffa TIR, di cui all'art. 19;
d) limitatamente all'Affidatario identificato dall'Ente per la Navigazione, del sistema tariffario relativo ai servizi di navigazione regionalizzati non integrati, di cui all'art. 11, comma 2.
2. Gli Enti Regolatori disciplinano nei contratti di servizio la rete di vendita minima all'interno della quale i titoli di viaggio di STIR sono venduti senza la possibilità di applicazione di sovrapprezzi; al fine di estendere la rete di vendita a disposizione degli utenti e ferma restando la specifica indicazione nei contratti di servizio della rete di vendita minima garantita, gli Affidatari, previo parere degli Enti Regolatori, possono prevedere anche reti di vendita complementari.
3. Gli Affidatari dei servizi devono garantire i seguenti standard minimi:
a) la vendita di biglietti ordinari, giornalieri e multicorsa dei titoli STIR, validi sui servizi accessibili da una certa fermata o stazione, presso punti vendita (biglietteria, distributore automatico, rivendita) posti a non più di 500 m. da ogni fermata o stazione. E' possibile derogare a tale obbligo se i titoli di viaggio sono acquistabili tramite telefono, su siti internet o tramite qualsiasi altra modalità ad ampia diffusione;
b) negli orari di chiusura dei punti vendita o se non disponibili punti vendita, l'emissione a bordo dei biglietti ordinari e giornalieri senza sovrapprezzo. Negli altri casi la vendita a bordo può avvenire con l'applicazione di un sovrapprezzo pari ad un massimo di 3 volte la tariffa del biglietto ordinario della prima fascia di distanza di STIL;
c) la pubblicizzazione tramite sito internet, apposito materiale informativo e altri sistemi di comunicazione all'utenza, nonché tramite la rete di vendita, di:
i. tutti i titoli di viaggio e le agevolazioni validi sui servizi;
ii. la rete di vendita a disposizione, con i titoli di viaggio in essa acquistabili, distinguendo la rete di vendita minima e quella complementare;
iii. la tariffa più conveniente acquistabile per gli spostamenti di interesse da parte dell'utente;
d) la presenza di informazioni presso tutte le fermate e/o le stazioni circa le possibilità e le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
e) la commercializzazione di tutti gli abbonamenti annuali tramite i canali dei Mobility Manager aziendali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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