Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 41
(Avvio delle tariffe TIR)
(Art. 44, comma 4, lettera l), della Legge)
(Art. 44, comma 4, lettera l), della Legge)
1. Fino all'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta regionale:
a) i titoli di viaggio TIR, di cui alla PARTE IV del presente regolamento, corrispondono ai titoli 'Io viaggio Ovunque in Lombardia' introdotti con d.g.r. n. 1204/2010 e disciplinati da tale delibera e dalle successive d.g.r. 6 luglio 2011, n. 1977, d.g.r. n. 2743/2011 e d.g.r. 18 aprile 2010, n. 3297, che consentono l'accesso ai servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici, ivi compresi i servizi a chiamata, su impianti fissi e a guida vincolata, ferroviari, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, di competenza della Regione e degli Enti Regolatori lombardi; i livelli tariffari sono quelli individuati con delibera di Giunta regionale del 2 agosto 2013, n. 574;
b) la carta di accesso di cui all'art. 19, comma 7, è quella disciplinata dal vigente contratto di servizio con l'operatore ferroviario.
2. Con il provvedimento relativo al primo adeguamento tariffario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento:
3. La Regione garantisce un aumento straordinario delle tariffe TIR vigenti all'entrata in vigore del presente regolamento sino al raggiungimento della misura del 20% complessiva a seguito del completamento dell'introduzione degli STIBM; tale aumento è riconosciuto dalla Giunta regionale con il primo provvedimento di adeguamento tariffario utile nella misura massima del 4% per ciascun Bacino in cui si completa l'avvio degli STIBM di competenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia