Regolamento Regionale 16 dicembre 2014 , n. 5

Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8

(BURL n. 51, suppl. del 19 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-16;5

Art. 6
(Sanzioni)(1)
1. Per le violazioni dell’articolo 4 comma 2 si applica una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
2. Per le violazioni dell’articolo 4 comma 3 si applica una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
3. Per le violazioni dell’articolo 4 comma 4 si applica una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
4. Per la violazione dell’obbligo di esporre all’interno dei locali il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile di cui all’ articolo 5 comma 1 si applica una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
5. Per le violazioni dell’articolo 5 commi 2 e 3 si applica una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 del r.r. 14 dicembre 2015, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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