Regolamento Regionale 22 dicembre 2014 , n. 6

Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente

(BURL n. 52, suppl. del 23 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-22;6

Art. 2
(Definizioni e classificazioni)
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi, che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
2 bis. Quando i servizi di cui al comma 2 riguardano il trasporto studenti, ferma restando l’applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) si applica altresì l’articolo 10 bis.(1)
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'art. 54, c. 1, lett. b) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se adibiti al trasporto scolastico ai sensi del citato d.m. 31 gennaio 1997; per i servizi di cui al comma 2 bis, per autobus si intendono anche quelli di cui all’articolo 2, punto 2.1.1. dell’Allegato al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus).(2)
4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
5. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 10 marzo 2017, n. 1. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 10 marzo 2017, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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