Regolamento Regionale 22 dicembre 2014 , n. 6

Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente

(BURL n. 52, suppl. del 23 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-22;6

Art. 4
(Procedura per l'inizio dell'attività)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5 della l. n. 218/2003è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
2. La SCIA deve essere presentata alla Provincia in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 del T.U.I.R., o dove è svolta l’attività in via continuativa; la presentazione della SCIA consente lo svolgimento dell'attività senza limiti territoriali e comporta l'iscrizione automatica nel Registro regionale di cui all'articolo 5. La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.(5)
3. Alla SCIA devono essere allegati:
a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
b) l'indicazione di: numero, targa, tipologia, dimensioni e data di prima immatricolazione degli autobus da adibire allo svolgimento del servizio, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati;
c) l'elenco del personale rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
4. La SCIA, corredata da tutti gli allegati di cui al comma 3, è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.
5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, su richiesta della Provincia, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta ed i termini di cui al comma 7 del presente articolo sono interrotti ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. d) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'amministrazione provinciale procede all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
7. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, la Provincia, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente o ad eventuali prescrizioni formulate dalla medesima Provincia detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione provinciale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È, in ogni caso, fatto salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la Provincia, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 19, c. 6, della legge n. 241/1990, nonché di quelle di cui al capo VI del d.p.r. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma.
8. L'impresa richiede alla Provincia il rilascio di apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 285/1992.
NOTE:
5. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 10 marzo 2017, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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