Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

Art. 2
(Definizioni)
1. Nel presente regolamento si intende per:
a) autorità competente:
i. sui Navigli lombardi, l'autorità preposta alla gestione del demanio della navigazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 57, l.r. 6/2012, dei poteri di vigilanza e controllo, anche al fine di garantire la sicurezza della navigazione;
ii. sulle idrovie collegate, il soggetto proprietario, titolare di concessione o comunque deputato alla gestione delle opere che afferiscono alle idrovie oggetto del presente regolamento;
b) autorità idraulica: l'autorità deputata allo svolgimento dell'attività di polizia idraulica;
c) unità di navigazione: l'unità nautica come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a) del regolamento regionale 26 settembre 2002, n. 9 'Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna', con esclusione delle unità destinate a rimanere permanentemente ancorate al fondo o legate in modo fisso a terra;
d) periodo di asciutta: periodo durante il quale non viene derivata e immessa acqua nei canali. L'asciutta può essere totale o parziale, interessando tutto il canale o solo alcune parti;
e) varo: messa in acqua di un'unità di navigazione;
f) alaggio: traino di un'unità di navigazione sulla terraferma;
g) ormeggio: ricovero stabile di un'unità di navigazione su uno spazio acqueo a ciò dedicato;
h) stazionamento: sosta temporanea di un'unità di navigazione al di fuori del proprio spazio di ormeggio;
i) approdo: operazioni di accostamento di un'unità di navigazione ad una sponda o ad altra struttura stabile, per la salita o discesa di passeggeri o merci.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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