Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

Art. 4
(Tratte navigabili)
1. I Navigli lombardi e le idrovie collegate sono navigabili stagionalmente, per singole tratte e con limiti specifici in relazione alle tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione ammesse come individuate dall'allegato B.
2. Nelle  tratte non adeguatamente strutturate o attrezzate  individuate dall'allegato B, la navigazione è consentita, ferma restando l'applicazione delle regole di circolazione di cui al presente regolamento, esclusivamente:
a) nell'ambito di manifestazioni nautiche, previa specifica autorizzazione. La domanda di autorizzazione è accompagnata da un atto, rilasciato dall'autorità competente, che consente l'utilizzo delle strutture esistenti o l'installazione provvisoria di strutture funzionali all'esecuzione della manifestazione;
b) previa specifica autorizzazione dell'autorità competente alla realizzazione e all'utilizzo delle opere necessarie all'esercizio della navigazione. Tale autorizzazione, che può stabilire ulteriori prescrizioni alla navigazione, è rilasciata su richiesta dell'interessato, valutata la compatibilità delle attività e della tipologia di navigazione che si intende svolgere con le finalità e gli usi di cui all'articolo 1.
3. Sono esclusi dalle predette limitazioni le unità di navigazione adibite al servizio di soccorso, vigilanza e ordine pubblico e le unità di servizio dell'autorità idraulica.
4. In caso di variazioni strutturali dei Navigli e delle idrovie collegate che influiscano stabilmente sulle condizioni di navigabilità degli stessi, l'allegato B è aggiornato con delibera della Giunta regionale, previo parere dell'autorità competente e dell'autorità idraulica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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