Regolamento Regionale
29 aprile 2015
, n. 3
Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)
(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3
Art. 5
(Tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione)
1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i limiti dimensionali e di potenza delle unità di navigazione da ammettere sulle tratte di cui all'allegato B.
2. Nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, sulle tratte navigabili la navigazione è consentita con i seguenti limiti massimi, pur sempre derogabili dall'autorità competente:
a) unità di navigazione a motore fino a 7,50 metri di lunghezza fuori tutto e 2,50 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,50 metri a pieno carico e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3,00 metri;
b) unità di navigazione a motore adibite al trasporto pubblico di passeggeri fino a 12,50 metri di lunghezza fuori tutto e 4,00 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,50 metri e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3,00 metri. Il limite di lunghezza è esteso fino a 14,50 metri fuori tutto per le unità di navigazione bidirezionali ovvero, eccetto che per il Naviglio Pavese, in grado di effettuare inversione di rotta girando sul proprio asse verticale;
3. L'autorità competente può in ogni caso rigettare le domande di concessione per il varo e l'ormeggio per le unità le cui dimensioni siano incompatibili con le caratteristiche dei canali e dei relativi attraversamenti, anche in deroga ai limiti dimensionali di cui ai commi precedenti.
4. Le unità a motore devono essere dotate di idonei sistemi di ritenuta dei liquidi oleosi e raccolta rifiuti da destinare a idonee strutture di raccolta.
5. Al fine di non arrecare danno alle sponde, ai manufatti e alle altre unità, le unità di navigazione a motore devono essere dotate di puntali e parabordi ovvero bottazzi.
6. È vietato l'uso di:
d) unità di navigazione a vela, fatta salva la possibilità di autorizzazione da parte dell'autorità competente;
g) unità di navigazione il cui impiego sia incompatibile con le condizioni e gli usi di cui all'articolo 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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