Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

Art. 5
(Tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione)
1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i limiti dimensionali e di potenza delle unità di navigazione da ammettere sulle tratte di cui all'allegato B.
2. Nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, sulle tratte navigabili la navigazione è consentita con i seguenti limiti massimi, pur sempre derogabili dall'autorità competente:
a) unità di navigazione a motore fino a 7,50 metri di lunghezza fuori tutto e 2,50 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,50 metri a pieno carico e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3,00 metri;
b) unità di navigazione a motore adibite al trasporto pubblico di passeggeri fino a 12,50 metri di lunghezza fuori tutto e 4,00 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,50 metri e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3,00 metri. Il limite di lunghezza è esteso fino a 14,50 metri fuori tutto per le unità di navigazione bidirezionali ovvero, eccetto che per il Naviglio Pavese, in grado di effettuare inversione di rotta girando sul proprio asse verticale;
c) unità di navigazione per la pratica del canottaggio fino a 16,50 metri di lunghezza fuori tutto;
d) canoe, kayak e in generale tutte le unità di navigazione a remi diverse da quelle utilizzate per la pratica del canottaggio, fino a 6 metri di lunghezza fuori tutto, estesi fino a 13 metri di lunghezza fuori tutto sul Naviglio Grande;
e) tavole per la pratica dello Stand Up Paddle fino a 3 metri di lunghezza e monoposto.
3. L'autorità competente può in ogni caso rigettare le domande di concessione per il varo e l'ormeggio per le unità le cui dimensioni siano incompatibili con le caratteristiche dei canali e dei relativi attraversamenti, anche in deroga ai limiti dimensionali di cui ai commi precedenti.
4. Le unità a motore devono essere dotate di idonei sistemi di ritenuta dei liquidi oleosi e raccolta rifiuti da destinare a idonee strutture di raccolta.
5. Al fine di non arrecare danno alle sponde, ai manufatti e alle altre unità, le unità di navigazione a motore devono essere dotate di puntali e parabordi ovvero bottazzi.
6. È vietato l'uso di:
a) sci nautici e attrezzature per pratiche sportive o ludiche a traino;
b) moto d'acqua, acquascooter, hovercraft e jetlev flyer;
c) unità di navigazione a pedali;
d) unità di navigazione a vela, fatta salva la possibilità di autorizzazione da parte dell'autorità competente;
e) surf e kitesurf;
f) idrovolanti e ogni altro tipo di aeromobili;
g) unità di navigazione il cui impiego sia incompatibile con le condizioni e gli usi di cui all'articolo 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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